PERMESSI PER DISABILI E PER ASSISTERE PERSONE DISABILI
| Beneficiari | Disposizioni di riferimento | Benefici | Note | |
| Art. 33 comma 2 della legge 104/92: assistenza persona disabile fino a tre anni di vita
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Art. 42 comma 1 D.Lgs 151/2001
| In alternativa al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa, possono chiedere due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Diritto al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa | Il prolungamento del congedo parentale fino a tre anni di vita del bambino disabile in situazione digravità è previsto dall’ art. 33 del D.Lgs 151/2001 e spetta:
Il prolungamento del congedo parentale fino a tre anni di vita del bambino spetta l'intera retribuzione per il primo mese e il 30% per il restante periodo(art. 12, comma 4, CCNL 2006/2009) tale periodo è valutabile per la pensione art. 2, D.Lgs n. 564/96 – contribuzione figurativa - Circ. Inpdap 10.7.2000 n.35 Eccezione al ricovero a tempo pieno per i bambini di età inferiore a tre anni con disabilità in situazione di gravità per il quale necessita assistenza da parte di un genitore | |
| Art 33 comma 6 della L.104/92: persona handicappata maggiorenne
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| - 2 ore di permesso giornaliero retribuito - 3 giorni di permesso mensile retribuito
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Permessi spettanti in relazione al rapporto di lavoro a tempo parziale I benefici ex art. 33 spettanti al personale con rapporto di lavoro part time sono i seguenti: PART TIME VERTICALE
PART TIME ORIZZONTALE
Circolare INPDAP 10 luglio 2000, n.34 L’INPDAP affronta la questione nella circolare 34 del 10 luglio 2000 (punto 8). Il permesso mensile di tre giorni viene ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate.
Circolare INPS 133 del 17 luglio 2000 In caso di contratto di lavoro part time verticale, con attività lavorativa (ad orario pieno o ad orario ridotto) limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente. Il risultato numerico va arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore: Si procede infatti con la seguente proporzione: x : a = b : c (dove "a" corrisponde al n° dei gg. di lavoro effettivi; "b" a quello dei (3) gg. di permesso teorici; "c" a quello dei gg. lavorativi) Si riporta un esempio di 8 giorni di lavoro al mese su un totale di 27 giorni lavorativi teoricamente eseguibili (l’azienda non effettua quindi la "settimana corta"). Perciò: x : 8 = 3 : 27 x = 24 : 27; x = 0,8 (gg. di permesso, da arrotondare a 1). Nel mese considerato spetterà quindi 1 solo giorno di permesso | |
| Circolare INPDAP 10 luglio 2000, n.34 comma 5 | I permessi di tre giorni spettano anche al coniuge della persona con handicap pur non essendo né parente né affine. Cic. INPDAP n. 34 comma 5 del 10 luglio 2000 e circ. INPS 133 del 17 luglio 2000 | Secondo quanto affermato dalla Risoluzione n. 41 (Min. del Lavoro, della Salute, delle Politiche Sociali) del 15 maggio 2009 non è possibile estendere tale beneficio a tali categorie, anche nella circostanza in cui il disabile grave non abbia parenti prossimi cui sia affidata l’assistenza; possono invece fruirne se rientrano nei soggetti individuati dalla stessa legge 104 e, per benefici analoghi, dal D.Lvo 151/2001 | ||
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| Circolare Inps n. 128 dell’ 11.7.2003 | L’assistenza alla persona disabile non viene prestata abitualmente, al richiedente spetta un giorno di permesso ex legge 104 per ogni 10 giorni di assistenza continuativa. Non c'è riduzione in caso di permessi ad a ore da parte del lavoratore disabile o del genitore di un figlio portatore di handicap di età inferiore a 3 anni.
| I familiari non lavoratori studenti sono equiparati, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui alla Legge 104/1992, ai soggetti occupati in attività lavorativa anche nei periodi di inattività scolastica. La Circolare INPS 128 dell'11 luglio 2003 ha confermato tali indicazioni precisando però che familiare e disabile devono utilizzare i permessi in modo contemporaneo cioè negli stessi | |
| Circolare Inps n. 37 del 18.2.1999 | Se il lavoratore disabile già fruisce dei permessi per se stesso ai sensi dell’ art. 33, comma 6, della legge 104/1992, non pregiudica il diritto del lavoratore che lo assiste ad usufruire dei tre giorni di permesso mensili.
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| Art. 42 c. 5 del T.U. 151 del 2001 | Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 | Congedo straordinario biennale Ai sensi dell'art. 42 c. 5 del T.U. 151 del 2001 la lavoratrice madre, o in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di persona portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 c. 3 della legge 104 del 1992 ed aventi altresì diritto a godere dei benefici (3 giorni di permesso mensile) di cui all'art. 33 commi 1, 2, 3 della medesima, possono usufruire di un congedo straordinario così come definito all' art. 4 della legge 53 del 2000. Si tratta di una richiesta di congedo per gravi e documentati motivi familiari, della durata non superiore a due anni. | Ai genitori o, in caso di loro decesso, ai fratelli/sorelle conviventi di soggetti handicappati in situazione di gravità spettano alternativamente congedi”straordinari” per la durata massima complessiva di due anni nell’arco della vita lavorativa
Sentenza Corte Costituzionale n. 19 del 26 gennaio 2009 Estende il diritto alla fruizione del congedo straordinario retribuito, previsto per l’assistenza a persone con handicap in situazione di gravità, anche ai figli conviventi qualora non ci fossero altre persone idonee ad assisterle.
Sentenza Corte Costituzionale n. 233 del 2005 Diritto successivamente ampliato ai fratelli conviventi, qualora i genitori fossero deceduti o inabili
Sentenza Corte Costituzionale n.158/2007 Diritto esteso anche ai coniugi conviventi. | |
| Circolare Inps n. 138 del 10.7.2001 | Se uno dei genitori gode del congedo parentale o del congedo per malattia del bambino l’altro genitore può godere dei permessi di cui alla legge 104/92.
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| Art. 21 della L. 104/92: persona handicappata grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie I, II e III della tab. A annessa alla L. 648/1950. Art. 33 comma 6 della L. 104/92: persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità. |
Art. 21 e 33 c.5, 6, 7. L. 104/92 Art. 4 e 10 CCNL Art. 7, I, III, V e Art. 8, 9 CCNI 21.12.2005 Art. 8 CCNI 6.6.2006 C.M. 928/2006
| Mobilità La persona handicappata ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede senza il suo consenso.
| Precedenza nell’ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza. Precedenza nelle utilizzazioni Esclusione dalle graduatorie di istituto per l’individuazione del soprannumerario.
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| Art. 33, commi 5 e 7, Legge 104/1992 Il genitore o colui che assiste con continuità una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
| Art. 33, commi 5 e 7, Legge 104/1992 | La persona che assiste il disabile in situazione di gravità,ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede senza il suo consenso. | La persona che assiste il disabile non è destinataria di una precedenza nelle operazioni di mobilità. Tale precedenza opera, invece, in occasione della domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria (art. 8 del contratto sulla mobilità del personale della scuola).
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Art. 21 della L. 104/92: persona handicappata grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie I, II e III della tab. A annessa alla L. 648/1950.
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| La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alla cat. I, II e III della tab. A annessa alla L. 10.8.50 n. 648, assunta presso gli enti pubblici, come vincitore di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili nell’ambito della precedenza dell’assegnazione di sede. | Priorità di scelta della istituzione scolastica nell’ambito del contingente di nominandi aventi titolo al conferimento della stessa tipologia di supplenza (31 agosto, 30 giugno, ecc.)
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L’assistenza non deve essere necessariamente quotidiana, ma deve avere i caratteri della sistematicità e dell’adeguatezza.
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| Stabilisce che i riposi, i permessi ed i congedi, ivi previsti, spettano al genitore lavoratore anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto, con la conseguenza che il genitore lavoratore ha diritto alle suddette agevolazioni anche quando l'altro genitore non svolge attività lavorativa, e ciò a prescindere dalla minore o dalla maggiore età del figlio portatore di handicap, a condizione che vi sia la convivenza. A parziale rettifica contenuta nella Circolare INPDAP numero 2 del 2002 |

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