PERMESSI PER DISABILI E PER ASSISTERE PERSONE DISABILI


Beneficiari Disposizioni di riferimento Benefici Note   
Art. 33 comma 2 della legge 104/92: assistenza persona disabile fino a tre anni di vita

 

 

 

 

 

 

 

Art.  33 L.104/92

Art. 42 comma 1 D.Lgs 151/2001

 

Art. 33 D.Lgs 151/2001

In alternativa al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa, possono chiedere due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Diritto al prolungamento fino a 3 anni del periodo di astensione facoltativa

Il prolungamento del congedo parentale fino a tre anni di vita del bambino disabile in situazione digravità è previsto dall’ art. 33 del D.Lgs 151/2001 e spetta:

  • in aggiunta al congedo parentale (art. 33, comma 4, D.Lgs 151/2001)
  • alternativamente a entrambi i genitori (art. 33, comma 1, D.Lgs 151/2001)
  • anche se l’altro genitore non ha diritto all’astensione obbligatoria e facoltativa (art. 33,comma 3, D.Lgs 151/2001)
  • anche se non sia stato esaurito il periodo della “normale” astensione facoltativa (Circolare Inps n. 133 del 17.7.2000, punto 2.2.1)

Il prolungamento del congedo parentale fino a tre anni di vita del bambino spetta l'intera retribuzione per il primo mese e il 30% per il restante periodo(art. 12, comma 4, CCNL 2006/2009) tale periodo è valutabile per la pensione art. 2, D.Lgs n. 564/96 – contribuzione figurativa - Circ. Inpdap 10.7.2000 n.35

Eccezione al ricovero a tempo pieno per i bambini di età inferiore a tre anni con disabilità in situazione di gravità per il quale necessita assistenza da parte di un genitore 

(Circolare Inps n. 90 del 23.5.2007, punto 7)

               
Art 33 comma 6 della L.104/92: persona handicappata maggiorenne

 

 

- 2 ore di permesso giornaliero retribuito

- 3 giorni di permesso mensile retribuito

 

 

Permessi spettanti in relazione al rapporto di lavoro a tempo parziale

I benefici ex art. 33 spettanti al personale con rapporto di lavoro part time sono i seguenti:

PART TIME VERTICALE

  • permesso giornaliero di due ore per ogni giorno di servizio prestato;
  • permesso mensile di tre giorni ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate

PART TIME ORIZZONTALE

  • permesso giornaliero ridotto in proporzione alle ore lavorate, (pertanto, nel caso di prestazione lavorativa inferiore alle 6 ore, il permesso giornaliero si riduce ad 1 sola ora);
  • permesso mensile di tre giorni per intero

Circolare INPDAP 10 luglio 2000, n.34

L’INPDAP affronta la questione nella circolare 34 del 10 luglio 2000 (punto 8). Il permesso mensile di tre giorni viene ridotto proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate.

 

Circolare INPS 133 del 17 luglio 2000

In caso di contratto di lavoro part time verticale, con attività lavorativa (ad orario pieno o ad orario ridotto) limitata ad alcuni giorni del mese, il numero dei giorni di permesso spettanti va ridimensionato proporzionalmente.

Il risultato numerico va arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore:

Si procede infatti con la seguente proporzione: x : a = b : c (dove "a" corrisponde al n° dei gg. di lavoro effettivi; "b" a quello dei (3) gg. di permesso teorici; "c" a quello dei gg. lavorativi)

Si riporta un esempio di 8 giorni di lavoro al mese su un totale di 27 giorni lavorativi teoricamente eseguibili (l’azienda non effettua quindi la "settimana corta").

Perciò:

x : 8 = 3 : 27

x = 24 : 27;

x = 0,8 (gg. di permesso, da arrotondare a 1). 

Nel mese considerato spetterà quindi 1 solo giorno di permesso

                         
  Circolare INPDAP 10 luglio 2000, n.34 comma 5

Circolare INPS 133 del 17 luglio 2000

I permessi di tre giorni spettano anche al coniuge della persona con handicap pur non essendo né parente né affine. Cic. INPDAP n. 34 comma 5 del 10 luglio 2000 e circ. INPS 133 del 17 luglio 2000               

Secondo quanto affermato dalla Risoluzione n. 41 (Min. del Lavoro, della Salute, delle Politiche Sociali) del 15 maggio 2009 non è possibile estendere tale beneficio a tali categorie, anche nella circostanza in cui il disabile grave non abbia parenti prossimi cui sia affidata l’assistenza; possono invece fruirne se rientrano nei soggetti individuati dalla stessa legge 104 e, per benefici analoghi, dal D.Lvo 151/2001    

 

 

Circolare Inps n. 128 dell’ 11.7.2003

L’assistenza alla persona disabile non viene prestata abitualmente, al richiedente spetta un giorno di permesso ex legge 104 per ogni 10 giorni di assistenza continuativa. Non c'è riduzione in caso di permessi ad a ore da parte del lavoratore disabile o del genitore di un figlio portatore di handicap di età inferiore a 3 anni.

 

I familiari non lavoratori studenti sono equiparati, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui alla Legge 104/1992, ai soggetti occupati in attività lavorativa anche nei periodi di inattività scolastica.
La Circolare INPS 128 dell'11 luglio 2003 ha confermato tali indicazioni precisando però che familiare e disabile devono utilizzare i permessi in modo contemporaneo cioè negli stessi
               
  Circolare Inps n. 37 del 18.2.1999

Se il lavoratore disabile già fruisce dei permessi per se stesso ai sensi dell’ art. 33, comma 6, della legge 104/1992, non pregiudica il diritto del lavoratore che lo assiste ad usufruire dei tre giorni di permesso mensili.

 

                            
Art. 42 c. 5 del T.U. 151 del 2001 Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

Congedo straordinario biennale

       Ai sensi dell'art. 42 c. 5 del T.U. 151 del 2001 la lavoratrice madre, o in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di persona portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 c. 3 della legge 104 del 1992 ed aventi altresì diritto a godere dei benefici (3 giorni di permesso mensile) di cui all'art. 33 commi 1, 2, 3 della medesima, possono usufruire di un congedo straordinario così come definito all' art. 4 della legge 53 del 2000. Si tratta di una richiesta di congedo per gravi e documentati motivi familiari, della durata non superiore a due anni

Circ. INPS 64-2001             

Ai genitori o, in caso di loro decesso, ai fratelli/sorelle conviventi di soggetti handicappati in situazione di gravità spettano alternativamente congedi”straordinari” per la durata massima complessiva di due anni nell’arco della vita lavorativa

 

Sentenza  Corte Costituzionale n. 19 del 26 gennaio 2009

Estende il diritto alla fruizione del congedo straordinario retribuito, previsto per l’assistenza a persone con handicap in situazione di gravità, anche ai figli conviventi qualora non ci fossero altre persone idonee ad assisterle.

 

Sentenza  Corte Costituzionale n. 233 del 2005

Diritto successivamente ampliato ai fratelli conviventi, qualora i genitori fossero deceduti o inabili

 

Sentenza  Corte Costituzionale n.158/2007

Diritto esteso anche ai coniugi conviventi.

                     
  Circolare Inps n. 138 del 10.7.2001

Inpdap Informativa n. 22 del 25.10.2002

 

Se uno dei genitori gode del congedo parentale o del congedo per malattia del bambino l’altro genitore può godere dei permessi di cui alla legge 104/92.

 

                                  

Art. 21 della L. 104/92: persona handicappata grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie I, II e III della tab. A annessa alla L. 648/1950.

Art. 33 comma 6 della L. 104/92: persona handicappata

maggiorenne in situazione di

gravità.

 

L. 10.8.50 n. 648

Art. 21 e 33 c.5, 6, 7. L. 104/92

Art. 4 L. 104/92,

Art. 4 e 10 CCNL

Art. 7, I, III, V e Art. 8, 9

CCNI 21.12.2005

Art. 8 CCNI 6.6.2006

C.M. 40 /2006

C.M. 928/2006

 

Mobilità

La persona handicappata ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede senza il suo consenso.

 

Precedenza nell’ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza.

Precedenza nelle utilizzazioni

Esclusione dalle graduatorie di istituto per l’individuazione del soprannumerario.

 

                  
Art. 33, commi 5 e 7, Legge 104/1992

Il genitore o colui che assiste con continuità una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

 

Art. 33, commi 5 e 7, Legge 104/1992 La persona che assiste il disabile in situazione di gravità,ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede senza il suo consenso.                  

La persona che assiste il disabile non è destinataria di una precedenza nelle operazioni di mobilità. Tale precedenza opera, invece, in occasione della domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria (art. 8 del contratto sulla mobilità del personale della scuola).

 

 

Art. 21 della L. 104/92: persona

handicappata grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle

categorie I, II e III della tab. A

annessa alla L. 648/1950.

 

L. 10.8.50 n. 648

Art. 21 L. 104/92

 

La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alla cat. I, II e III della tab. A annessa alla L. 10.8.50 n. 648, assunta presso gli enti pubblici, come vincitore di concorso o ad altro titolo, ha

diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili nell’ambito della precedenza dell’assegnazione di sede.

Priorità di scelta della istituzione scolastica nell’ambito del contingente di nominandi aventi titolo al conferimento della stessa tipologia di supplenza (31 agosto, 30 giugno, ecc.)

 

              
 

Circolare n. 90 del 23.5.2007

 

L’assistenza non deve essere necessariamente quotidiana, ma deve avere i caratteri della

sistematicità e dell’adeguatezza.

 

            
 

Inf.  INPDAP n. 22 del 25.10.2002

Stabilisce che i riposi, i permessi ed i congedi, ivi previsti, spettano al genitore lavoratore anche quando l'altro genitore non ne abbia diritto, con la conseguenza che il genitore lavoratore ha diritto alle suddette agevolazioni anche quando l'altro genitore non svolge attività lavorativa, e ciò a prescindere dalla minore o dalla maggiore età del figlio portatore di handicap, a condizione che vi sia la convivenza. A parziale rettifica contenuta nella Circolare INPDAP numero 2 del 2002